MESSAGGIO IMPORTANTE A TUTTI I VISITATORI
La Legionella secondo il D. Lgs. 81/08 è un agente biologico appartenente al gruppo 2, cioè in grado di causare malattie in soggetti umani. La Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015 ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” integrando e aggiornando le linee guida nazionali precedenti sulla valutazione del rischio e la prevenzione a breve e lungo termine.
Quando è necessaria la valutazione dei rischi?
La valutazione del rischio da Legionella risulta necessaria per:
- Strutture turistiche (alberghi, agriturismi, navi da crociera, campeggi, ecc.);
- Impianti termali;
- Impianti ad uso pubblico (palestre, centri commerciali, centri benessere, ecc.);
- Strutture sanitarie e studi odontoiatrici.
Tuttavia, il D. Lgs. 81/08 riporta che in qualsiasi ambiente di lavoro il datore di lavoro deve attuare tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la migliore attività di prevenzione e protezione possibile a favore dei soggetti esposti.
Per prevenire eventuali rischi, il titolare delle strutture è obbligato ad effettuare la valutazione del rischio, registrando l’analisi e aggiornando il documento di valutazione dei rischi.
Regolamento (UE) 2016/679
Per l’adempimento alle prescrizioni definite dal GDPR risulta necessario:
- Analisi e valutazione dei rischi inerenti il trattamento dei dati;
- Organizzazione di Deleghe e nomine di Responsabili ed eventuale DPO;
- Produzione e aggiornamento di tutta la documentazione da adottare per realizzare misure di tutela;
- Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura informatica di cui è dotata l’Organizzazione;
- Pianificazione e realizzazione della formazione di tutto il personale;
- Informare le Autorità in caso di violazione dei dati (requisito di legge introdotto dal GDPR).